La Costituzione esplicita tutti i compiti e i poteri del presidente della Repubblica, che in dettaglio sono:
1. in relazione alla rappresentanza esterna:
* accreditare e ricevere funzionari diplomatici;
* ratificare i trattati internazionali, su proposta del governo e previa autorizzazione delle camere, quando occorra;
* effettuare visite ufficiali all'estero, accompagnato da un esponente del governo;
* dichiarare lo stato di guerra, deliberato dalle camere;
2. in relazione all'esercizio delle funzioni parlamentari:
* nominare fino a cinque senatori a vita;
* inviare messaggi alle camere, convocarle in via straordinaria, scioglierle salvo che negli ultimi sei mesi di mandato (semestre bianco), a meno che non coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi di legislatura;
* indire le elezioni e fissare la prima riunione delle nuove camere;
3. in relazione alla funzione legislativa e normativa:
* autorizzare la presentazione in Parlamento dei disegni di legge governativi;
* promulgare le leggi approvate in Parlamento;
* rinviare alle camere con messaggio motivato le leggi non approvate e chiedere una nuova deliberazione (essendo obbligato a promulgare se questa viene effettuata senza modifiche del testo);
* emanare i decreti-legge, i decreti legislativi e i regolamenti adottati dal governo;
4. in relazione all'esercizio della sovranità popolare:
* indire i referendum e in caso di esito favorevole dichiarare l'abrogazione della legge ad esso sottoposta;
5. in relazione alla funzione esecutiva e di indirizzo politico:
* nominare dopo opportune consultazioni il presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i ministri;
* accogliere il giuramento del governo e le eventuali dimissioni;
* emanare gli atti amministrativi del governo;
* nominare alcuni funzionari statali di alto grado;
* presiedere il Consiglio Supremo di Difesa (CSD) e detenere il comando delle forze armate, benché in qualità di ruolo di garanzia, non di comando effettivo;
* decretare lo scioglimento di consigli regionali e la rimozione di presidenti di regione;
6. in relazione all'esercizio della giurisdizione:
* presiedere il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM);
* nominare un terzo dei componenti della Corte costituzionale;
* concedere la grazia e commutare le pene.
Conferisce inoltre le onorificenze della Repubblica Italiana tramite decreto presidenziale.
La Costituzione (art. 89) prevede che ogni atto presidenziale per essere valido debba essere controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità, e richiede la controfirma anche del presidente del Consiglio dei ministri per ogni atto che ha valore legislativo o nei casi in cui ciò viene previsto dalla legge (come avviene ad esempio per la nomina dei giudici costituzionali).
Come stabilisce l'art. 90 della Costituzione, il presidente non è responsabile per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne per alto tradimento o per attentato alla Costituzione, per cui può essere messo sotto accusa dal Parlamento. L'assenza di responsabilità, principio che discende dall'irresponsabilità regia nata con le monarchie costituzionali (nota sotto la formula: The King can do no wrong), gli consente di poter adempiere alle sue funzioni di garante delle istituzioni stando al di sopra delle parti. La controfirma del ministro evita che si crei una situazione in cui un potere non sia soggetto a responsabilità: il ministro che partecipa firmando all'atto del presidente potrebbe essere chiamato a risponderne davanti al Parlamento o davanti ai giudici se l'atto costituisce un illecito.
La controfirma assume diversi significati a secondo che l'atto del presidente della Repubblica sia sostanzialmente presidenziale (ovvero derivi dai "poteri propri" del presidente e non necessitano della "proposta" di un ministro) oppure sostanzialmente governativi (come si verifica nella maggior parte dei casi). Nel primo caso la firma del ministro accerta la regolarità formale della decisione del capo dello Stato e quella del presidente ha valore decisionale, nel secondo quella del presidente accerta la legittimità dell'atto e quella del ministro ha valore decisionale.
Questioni in dottrina nascono in merito alla distinzione tra atti sostanzialmente presidenziali e atti formalmente presidenziali.
Un vero e proprio conflitto si è creato in merito alla titolarità del potere di grazia ed al ruolo del ministro della Giustizia, tra l'allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e l'ex guardasigilli Castelli: la Corte costituzionale nel maggio 2006 ha stabilito che il potere di concedere la grazia è di prerogativa presidenziale e che il ministro della Giustizia è tenuto a controfirmare il decr
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La Costituzione esplicita tutti i compiti e i poteri del presidente della Repubblica, che in dettaglio sono:
1. in relazione alla rappresentanza esterna:
* accreditare e ricevere funzionari diplomatici;
* ratificare i trattati internazionali, su proposta del governo e previa autorizzazione delle camere, quando occorra;
* effettuare visite ufficiali all'estero, accompagnato da un esponente del governo;
* dichiarare lo stato di guerra, deliberato dalle camere;
2. in relazione all'esercizio delle funzioni parlamentari:
* nominare fino a cinque senatori a vita;
* inviare messaggi alle camere, convocarle in via straordinaria, scioglierle salvo che negli ultimi sei mesi di mandato (semestre bianco), a meno che non coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi di legislatura;
* indire le elezioni e fissare la prima riunione delle nuove camere;
3. in relazione alla funzione legislativa e normativa:
* autorizzare la presentazione in Parlamento dei disegni di legge governativi;
* promulgare le leggi approvate in Parlamento;
* rinviare alle camere con messaggio motivato le leggi non approvate e chiedere una nuova deliberazione (essendo obbligato a promulgare se questa viene effettuata senza modifiche del testo);
* emanare i decreti-legge, i decreti legislativi e i regolamenti adottati dal governo;
4. in relazione all'esercizio della sovranità popolare:
* indire i referendum e in caso di esito favorevole dichiarare l'abrogazione della legge ad esso sottoposta;
5. in relazione alla funzione esecutiva e di indirizzo politico:
* nominare dopo opportune consultazioni il presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i ministri;
* accogliere il giuramento del governo e le eventuali dimissioni;
* emanare gli atti amministrativi del governo;
* nominare alcuni funzionari statali di alto grado;
* presiedere il Consiglio Supremo di Difesa (CSD) e detenere il comando delle forze armate, benché in qualità di ruolo di garanzia, non di comando effettivo;
* decretare lo scioglimento di consigli regionali e la rimozione di presidenti di regione;
6. in relazione all'esercizio della giurisdizione:
* presiedere il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM);
* nominare un terzo dei componenti della Corte costituzionale;
* concedere la grazia e commutare le pene.
Conferisce inoltre le onorificenze della Repubblica Italiana tramite decreto presidenziale.
La Costituzione (art. 89) prevede che ogni atto presidenziale per essere valido debba essere controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità, e richiede la controfirma anche del presidente del Consiglio dei ministri per ogni atto che ha valore legislativo o nei casi in cui ciò viene previsto dalla legge (come avviene ad esempio per la nomina dei giudici costituzionali).
Come stabilisce l'art. 90 della Costituzione, il presidente non è responsabile per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne per alto tradimento o per attentato alla Costituzione, per cui può essere messo sotto accusa dal Parlamento. L'assenza di responsabilità, principio che discende dall'irresponsabilità regia nata con le monarchie costituzionali (nota sotto la formula: The King can do no wrong), gli consente di poter adempiere alle sue funzioni di garante delle istituzioni stando al di sopra delle parti. La controfirma del ministro evita che si crei una situazione in cui un potere non sia soggetto a responsabilità: il ministro che partecipa firmando all'atto del presidente potrebbe essere chiamato a risponderne davanti al Parlamento o davanti ai giudici se l'atto costituisce un illecito.
La controfirma assume diversi significati a secondo che l'atto del presidente della Repubblica sia sostanzialmente presidenziale (ovvero derivi dai "poteri propri" del presidente e non necessitano della "proposta" di un ministro) oppure sostanzialmente governativi (come si verifica nella maggior parte dei casi). Nel primo caso la firma del ministro accerta la regolarità formale della decisione del capo dello Stato e quella del presidente ha valore decisionale, nel secondo quella del presidente accerta la legittimità dell'atto e quella del ministro ha valore decisionale.
Questioni in dottrina nascono in merito alla distinzione tra atti sostanzialmente presidenziali e atti formalmente presidenziali.
Un vero e proprio conflitto si è creato in merito alla titolarità del potere di grazia ed al ruolo del ministro della Giustizia, tra l'allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e l'ex guardasigilli Castelli: la Corte costituzionale nel maggio 2006 ha stabilito che il potere di concedere la grazia è di prerogativa presidenziale e che il ministro della Giustizia è tenuto a controfirmare il decr
leggiti la costituzione
Ruolo chiacchierare, funzioni scassare le palle e succhiare diversi soldi!
vedi articolo 87 cost
-Potere di sciogliere le Camere
-Potere di nominare il capo del Governo
-Potere di Concedere la Grazia ad un ergastolano.
VA IN GIRO X L'ITALIA E L'ESTERO A SPESE NOSTRE E OGNI TANTO FA QUALKE DISCORSO SULLA PATRIA.
POI FIRMA LEGGI INCOSTITUZIONALI E QUANDO HA FINITO DI FARE CASINI,TORNA A DORMIRE...
wiki is the key
o magari un testo di diritto pubblico!
Napolitano!! Nan fesc nud(non fa nulla) e dev'essere pure imparziale...guarda te che fregaturaaa!!! xD xD
ahahahha dai, oggi son simpatica ;)
ciao